Con la sentenza 238/16/10, del 15 giugno 2010, la Ctr Palermo ha censurato l’operato degli uffici dell’agenzia delle Entrate che applicando gli studi di settore in modo automatico non hanno supportato le presunzioni di Gerico.
I giudici della sezione staccata di Siracusa hanno, infatti, rigettato l’appello dell’ufficio contro la pronuncia di primo grado, sostenendo che l’accertamento fondato sugli studi di settore è legittimo solo se è stato osservato il contraddittorio procedimentale e il Fisco ha chiarito le ragioni per cui ha ritenuto di non prendere in considerazione le eventuali deduzioni della parte.
Infatti nel caso di specie, l’Ufficio amministrativo aveva considerato troppo generiche le deduzioni presentate dalla società che adduceva come scusanti le sfavorevoli condizioni del mercato, l’eccessiva esposizione bancaria ecc. al contrario, i giudici tributari hanno condannato l’operato dell’ufficio, ritenendo puntuali le controdeduzioni del contribuente in ordine ai motivi di scostamento dai risultati di Gerico.
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