L’abuso del contrassegno invalidi non ha rilevanza penale
Pubblicato il 01 marzo 2012
Secondo i giudici della Seconda sezione penale di Cassazione – sentenza n.
7966 del 29 febbraio 2012 – l’utilizzo abusivo del contrassegno per invalidi non integra la fattispecie del reato di truffa né quello di sostituzione di persona, costituendo esclusivamente un mero illecito amministrativo punibile con una sanzione amministrativa a cui potrebbe, eventualmente seguire, se reiterato,
“l’efficace misura della revoca della autorizzazione”.
La relativa condotta, infatti, da un lato “
è un comportamento del tutto neutro, che non implica di per sé una dichiarazione di attestazione della presenza del titolare del permesso a bordo dell’autovettura medesima”, dall’altro, non comporta alcun atto di disposizione patrimoniale tipico della truffa.