Il sedicente medico che, senza idoneo titolo di studio, dolosamente svolge attività di servizio nella pubblica amministrazione cagiona all’ente un danno erariale ed è pertanto tenuto a restituire integralmente i compensi percepiti dalla struttura sanitaria pubblica. Non è ammessa la compensazione tra il danno e le prestazioni svolte.
In tal senso, la sentenza n. 1443 della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, depositata lo scorso 26 maggio.
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