La vendita dei terreni “ trascina” le pertinenze

Pubblicato il 23 luglio 2007

di legittimità – sentenza n. 12923 del 1° giugno 2007 – ha stabilito che, in materia di imposta di registro, il trasferimento di un terreno comporta anche la cessione delle accessioni, frutti pendenti e pertinenze, a meno che vi sia un’espressa esclusione degli stessi dalla vendita o si provi che questi sono di proprietà altrui. I giudici della Cassazione hanno sottolineato, inoltre, che, per quanto riguarda l’impugnazione di un atto impositivo, le norme tributarie restano quelle competenti a trattare la fattispecie, pur con l’ausilio delle norme del Codice civile. Per questo, la presunzione contenuta nell’articolo 24 può essere superata solo secondo le modalità indicate dalla stessa norma.

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