La trasferta “copre” il tragitto dimora-sede

Pubblicato il 05 gennaio 2009 La Sezione Lavoro della Cassazione, con la sentenza 29836/08 dello scorso 19 dicembre, ha sancito che il dipendente non ha diritto a un compenso per lavoro straordinario in relazione al tempo impiegato per raggiungere la sede di lavoro durante i periodi di applicazione ad altro ufficio. La Suprema Corte riconosce che lavoro straordinario “è soltanto quello reso, nella località di destinazione, dal personale in missione”. Pertanto, non può considerarsi straordinario “il periodo di tempo impiegato per recarsi dalla sede di servizio al luogo di svolgimento della missione”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

IMU sui beni-merce: la Corte costituzionale conferma l’obbligo

18/04/2025

Dimissioni per fatti concludenti, ecco i chiarimenti del Ministero del lavoro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy