La tossicodipendenza non costituisce, di per sé, indizio di malattia mentale

Pubblicato il 17 maggio 2011 E' stato rigettato dai giudici di Cassazione – sentenza n. 17305 del 5 maggio 2011 – il ricorso proposto dalla difesa di un uomo tossicodipendente condannato dai giudici di merito per i delitti di lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il ricorrente, in particolare, lamentava che nei suoi confronti i giudici di appello non avessero tenuto in considerazione la circostanza di una permanente alterazione dei processi intellettivi, assimilabile alla malattia mentale ex articolo 89 Codice penale.

I giudici di Cassazione, tuttavia, hanno condiviso i rilievi mossi dai precedenti giudicanti, secondo cui il comportamento violento dell'imputato era da considerare come determinato da un contingente stato di agitazione da crisi di astinenza, in assenza di “psicopatie che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un'azione strettamente collegata all'assunzione di sostanze stupefacenti”.

Ed infatti – precisa la Corte - lo stato di tossicodipendenza non costituisce, di per sé, indizio di malattia mentale o di alterazione psichica. L'alterazione mentale o disagio psichico rilevante agli effetti di cui agli articoli 88 e 89 del Codice penale, difatti, si ha solo in quegli stati di grave intossicazione da sostanze stupefacenti che sono in grado di determinare “un vero e proprio stato patologico psicofisico dell'imputato, incidendo profondamente sui processi intellettivi o volitivi di quest'ultimo”. E “per escludere l'imputabilità”, - si legge altresì nel testo della decisione -  l'intossicazione da sostanze stupefacenti non solo deve essere cronica, ma “deve produrre un'alterazione psichica permanente, cioè una patologia a livello cerebrale implicante psicopatie e disagi che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un'azione strettamente collegata all'assunzione di sostanze stupefacenti”.

Nella vicenda in oggetto, in definitiva, nonostante fosse stata provata l'esistenza di una crisi di astinenza, difettava comunque la prova di una realtà di cronica intossicazione o comunque di un disagio psichico capace di indurre una infermità di mente grandemente efficace sulla funzionalità dell'intendere e/o di volere.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy