La Tia è un tributo, il credito va ammesso con privilegio

Pubblicato il 18 febbraio 2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 2320 della prima sezione civile depositata il 17 febbraio 2012, interviene a chiarire che, essendo la Tariffa di igiene ambientale un vero e proprio tributo, nel fallimento l’eventuale credito Tia deve essere ammesso tra i privilegiati. La possibilità di applicare l’estensione della norma sussiste solo in virtù dell’attribuzione alla Tia della natura di tributo. In tal senso i giudici ritengono che essa rappresenti una tassa poiché vi sono assoggettati tutti coloro che occupano o conducono immobili esistenti nelle zone del territorio comunale, a prescindere dal conferimento dei rifiuti al servizio pubblico. Pertanto, è esclusa una richiesta volontaria da parte del privato di una prestazione dietro compenso.

La Corte ha deliberato in favore dell’interpretazione estensiva dal momento che le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi non possono essere oggetto di applicazione analogica. Ebbene, l’interpretazione estensiva, “diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in considerazione l'intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell'art. 2745 cod. civ., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio” permette di riconoscere il privilegio anche relativamente ai crediti di tributi locali (Tia, Ici, Irap anche per il periodo anteriore alla modifica di cui al dl n.159/2007) non contemplati dal Testo Unico sulla finanza locale (Regio decreto 1175/1931).
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