La stabile organizzazione occulta presuppone un legame vincolato tra le parti
Pubblicato il 31 dicembre 2012
Il Fisco avvia un’azione di accertamento nei confronti di una società italiana che effettua compravendite in nome e per conto della propria controllata straniera, ritenendo che, negli uffici della società italiana, vi fosse anche una stabile organizzazione occulta della società straniera e, di conseguenza, un fatturato estero da tassare in Italia ai fini Ires, Irap e Iva.
Sia il collegio di primo che di secondo grado sono però di avviso diverso.
La Ctr Lombardia, con la
sentenza n. 139/26/12, conferma l’annullamento dell’avviso di accertamento, ribadendo un principio già emerso in altre recenti pronunce, secondo cui affinché si possa riconoscere una stabile organizzazione tra due soggetti è necessario che vi sia un legame vincolato tra il mandante e il mandatario.
Pertanto, se una società italiana agisce da commissionario della propria controllante, e dal contratto tra le parti risulta evidente l’autonomia e l’assunzione di un proprio rischio d’impresa da parte del commissionario, non si può supporre che la stessa società sia una stabile organizzazione occulta.
Specificano, infatti, i giudici regionali che:
“né il fatto che la società olandese controllasse la società nazionale può costituire motivo per fare attribuire alla prima una stabile organizzazione”. Inoltre, emerge in modo evidente che alla base del rapporto tra le parti non compaia “
l'esistenza del potere di concludere contratti in nome della committente” in modo abituale e vincolante per quest'ultima, visto che i soggetti che stipulavano i contratti con la commissionaria non conoscevano la committente.