La sentenza della Ctp di Ferrara n. 9/01/05 del 21 aprile 2005 afferma che, se un soggetto che ha aderito alla sanatoria prevista dall'articolo 9-bis della Legge n. 289/2002 ("sanatoria per omessi o ritardati versamenti") non ha pagato le rate successive alla prima, l'effetto del mancato pagamento di esse non è l'inefficacia del condono, bensì il recupero coattivo delle sole somme non versate a seguito della definizione agevolata.
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