La sopravvenuta incapienza va posta a carico dell'assicuratore che non risarcisce entro 60 giorni
Pubblicato il 14 febbraio 2011
Per la Cassazione – sentenza n.
1083 del 18 gennaio 2011 – al di fuori dei casi di responsabilità dell'assicurato che abbia omesso di fornire all'assicurazione tutte le informazioni di cui disponga ed utili all'apprezzamento del fatto, va posto a carico dell'assicuratore il rischio della sopravvenuta incapienza del massimale per omesso risarcimento del danno entro 60 giorni dalla richiesta del danneggiato.
In tale caso, la colposa violazione di quel termine fa sorgere in capo all’assicuratore una responsabilità per mala gestio nei confronti dell’assicurato ed il dovere di mantenerlo indenne per l'intero risarcimento che gli spetta in eccedenza rispetto al massimale tardivamente versato.