La sopravvenuta incapienza va posta a carico dell'assicuratore che non risarcisce entro 60 giorni

Pubblicato il 14 febbraio 2011 Per la Cassazione – sentenza n. 1083 del 18 gennaio 2011 – al di fuori dei casi di responsabilità dell'assicurato che abbia omesso di fornire all'assicurazione tutte le informazioni di cui disponga ed utili all'apprezzamento del fatto, va posto a carico dell'assicuratore il rischio della sopravvenuta incapienza del massimale per omesso risarcimento del danno entro 60 giorni dalla richiesta del danneggiato.

In tale caso, la colposa violazione di quel termine fa sorgere in capo all’assicuratore una responsabilità per mala gestio nei confronti dell’assicurato ed il dovere di mantenerlo indenne per l'intero risarcimento che gli spetta in eccedenza rispetto al massimale tardivamente versato.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Personale domestico - Tabelle retributive

05/02/2025

CCNL Commercio intersettoriale Cifa - Accordo integrativo del 15/1/2025

05/02/2025

Commercio Cifa. Minimi salariali

05/02/2025

Personale domestico. Tabelle retributive

05/02/2025

Contributi Inps e premi Inail, aggiornati tassi di interesse e sanzioni civili

05/02/2025

Restituzione della NASpI anticipata: pro quota se c'è una causa di forza maggiore

05/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy