La sopraelevazione del fabbricato deve garantire dal rischio sismico
Pubblicato il 18 giugno 2012
Con sentenza n.
8643 del 30 maggio 2012, la Cassazione ha precisato che perche' la sopraelevazione dell'edificio condominiale realizzata dal proprietario dell'ultimo piano possa essere considerata legittima e' necessario che, in primo luogo, l'immobile possa sopportare il peso delle nuove strutture e, in secondo luogo, che siano state rispettate le speciali prescrizioni antisismiche previste in relazione alle caratteristiche del territorio e tali da rendere il fabbricato idoneo a resistere alle eventuali sollecitazioni di un terremoto.
Nella vicenda di specie, la Cassazione ha confermato l'illegttimita' di una sopraelevazione operata in assenza della prova e del certificato richiesto dalla legge circa l'esecuzione delle opere necessarie per scongiurare il rischio sismico.