E’ vero che per giurisprudenza consolidata, la consegna, da parte del conduttore, delle chiavi dell’immobile locato al proprietario, costituisce condotta idonea a consentire la reimmissione di quest'ultimo nel possesso del bene, e dunque condotta apprezzabile come adempimento satisfattivo della obbligazione "ex contractu" avente ad oggetto la restituzione del bene posta a carico del conduttore ex articolo 1590 c.c.
Altra questione, tuttavia, è quella dell’accertamento in concreto se, con la consegna o messa a disposizione delle chiavi dell’immobile, possa effettivamente ritenersi immesso il locatore nella piena disponibilità e godimento dell’immobile.
L’obbligazione di restituzione dell’immobile locato posta a carico del conduttore, difatti, non si esaurisce in una qualsiasi generica messa a disposizione delle chiavi, ma richiede, per il suo esatto adempimento, “un’attività consistente in una "incondizionata" restituzione del bene, vale a dire in un’effettiva immissione dell’immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore”.
Così i giudici di Cassazione con ordinanza n. 6467 del 9 marzo 2017.
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