La Sogei paga i danni se inadempiente agli obblighi assunti verso l’Agenzia

Pubblicato il 29 aprile 2010 Le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con la sentenza n. 9964 del 27 aprile 2010, hanno respinto il ricorso della Sogei, condannata al risarcimento chiesto per “la tardiva elaborazione dei dati relativi ai versamenti tramite delega bancaria della tassa sulla titolarità di partita Iva .... che non aveva reso possibile il buon fine degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei contribuenti che non avevano versato la tassa”.

In sostanza, se la Sogei ritarda l'elaborazione dei dati di versamento dell'Iva con la conseguenza dello sforamento dei termini di accertamento fiscale, è tenuta al risarcimento del danno all’Erario per la mancata riscossione dei tributi dovuti dal contribuente non più accertabile.

La Corte ha, dunque, esteso alla Sogei il regolamento di giurisdizione che stabilisce che i concessionari, ossia gli istituti di credito, riscontrata la loro parte di responsabilità, rispondono dei danni erariali per la mancata riscossione delle imposte di fronte al giudice contabile.
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