La Corte di cassazione, Sezione tributaria, con sentenza n. 25127 del 30 novembre 2009, ha cassato la decisione con cui la Commissione tributaria regionale del Veneto, accogliendo l'appello avanzato da una società contribuente avverso due avvisi di accertamento Ici, aveva riconosciuto l'esistenza di un vincolo pertinenziale tra un fabbricato industriale ed un terreno attiguo in virtù della realizzazione di una recinzione che accorpava quest'ultimo all'unità immobiliare industriale. Tale recinzione, a detta della contribuente, comportava l'assoggettamento della pertinenza ad un'imposizione Ici unitaria con il fabbricato.
Di diverso avviso i giudici di legittimità i quali, accogliendo il ricorso avanzato dal Comune di Bussolengo, hanno sottolineato come la mera apposizione di una recinzione non è sufficiente, di per sé, a realizzare il vincolo pertinenziale. Per la Corte, infatti, l'attribuzione della qualità di pertinenza, secondo la relativa definizione contenuta nell'art. 817 c.c., deriva dalla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra; destinazione, questa, la cui la prova, nelle liti fiscali, è a carico del contribuente e va valutata dal giudice con particolare e maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico.
Non solo. Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze - continua la Corte – la stessa “non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l'unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite”. In conclusione, la simulazione di un vincolo di pertinenza, al fine di ottenere un risparmio fiscale, concretizzerebbe un abuso di diritto.
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