La sesta salvaguardia per gli esodati

Pubblicato il 09 ottobre 2014 Lo scorso primo ottobre è stato approvato in Commissione Lavoro e previdenza sociale del Senato il Disegno di Legge n. 1558, che regolamenta la sesta salvaguardia per i cosiddetti esodati con cui arriveranno a 170.230 i lavoratori che potranno fruire della possibilità di andare in pensione con le regole previgenti.

Entrando più nel particolare, la nuova salvaguardia interessa ben 32.100 lavoratori ma occorre fare attenzione ai numeri perché, poiché l’intervento elimina, in quanto non utilizzati:

- 20.000 soggetti dalla seconda salvaguardia;

- 4.000 soggetti dalla quarta salvaguardia;

in realtà sono solo 8.100 i lavoratori che si vanno ad aggiungere al totale dei soggetti che potranno godere delle vecchie regole pensionistiche.

Chiaramente occorrerà attendere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e necessiteranno le indicazioni del Ministero del Lavoro e dell’INPS, ma allo stato attuale delle cose è già possibile fare il punto della situazione.

I soggetti tutelati

La nuova salvaguardia interessa:

a) 5.500 lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011. Il versamento volontario, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità. Per i lavoratori, che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all’entrata in vigore della nuova legge (occorrerà attendere la pubblicazione in G.U. per conoscere la data esatta) e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;

b) 12.000 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, che perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato D.L. n. 201/2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, fra quelli che:

     a. possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

     b. ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) 8.800 lavoratori che perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato D.L. n. 201/2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, fra quelli il cui rapporto di lavoro:

     a. si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter c.p.c., ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

     b. si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c., ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

     c. sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) 1.800 lavoratori che nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato D.L. n. 201/2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge;

e) 4.000 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato D.L. n. 201/2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge.

Le novità

La prima novità di questa salvaguardia è relativa al fatto che vi rientrano anche i lavoratori occupati a tempo determinato - e cessati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 - per naturale scadenza del contratto.

Infatti il testo della nuova norma parla semplicemente di lavoratori occupati a tempo determinato e non rioccupati a tempo indeterminato.

La seconda novità è lo spostamento della salvaguardia per la decorrenza del termine pensionistico dal gennaio 2015 al gennaio 2016.

Le istanze

Per accedere ai benefici della sesta salvaguardia, i lavoratori interessati che rientrano nelle suddette categorie dovranno presentare apposita istanza entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge con le modalità che dovranno essere individuate con apposita circolare del Ministero del Lavoro e dell’INPS.

 Norme e prassi 

Articoli 410, 411 e 412-ter, c.p.c.

Legge n. 104/1992, articolo 33, comma 3

D.Lgs. n. 151/2001, articolo 42, comma 5

D.L. n. 201/2011

Disegno di Legge n. 1558/2014
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