La scrittura privata come preliminare vuole l’imposta fissa di registro
Pubblicato il 15 aprile 2013
Per la Commissione tributaria regionale della Sardegna - sentenza n.
3/5/2013 del 2013 - alla scrittura privata che, dalle espressioni utilizzate, assuma la valenza di contratto preliminare di compravendita, va applicata l’imposta di registro in misura fissa e non l'imposta proporzionale di registro che sarebbe dovuta in caso di atto definitivo.
Nella specie, è stata considerata alla stregua di un preliminare di vendita, e non di atto definitivo, una scrittura privata in cui le parti si obbligavano rispettivamente a cedere e acquistare un immobile attraverso l’utilizzo di espressioni con il verbo al futuro dalle quali emergeva la volontà di rinviare a un momento successivo gli effetti reali dell'accordo; volontà, questa, tanto più suffragata anche dalla previsione contenuta nell’atto secondo cui il trasferimento sarebbe stato stipulato dal notaio con atto pubblico.