La rottura del fidanzamento senza giusto motivo non è condotta illecita
Pubblicato il 24 maggio 2010
La Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia della Corte d’appello che, ai sensi dell’art. 81 del codice civile, aveva affermato esistere l’obbligo del fidanzato a risarcire il danno derivate dalla rottura della promessa di matrimonio, senza fornire adeguato motivo.
Ma la sentenza n.
9052 del 2010 della Corte di cassazione ha anche osservato che sciogliere una promessa di matrimonio fa parte del diritto fondamentale di libertà che ogni individuo ha di contrarre o meno matrimonio: pertanto la rottura ingiustificata del fidanzamento non può essere classificata una condotta antigiuridica. Inoltre la promessa di matrimonio non rientra tra i contratti e non costituisce un vincolo giuridico tra le parti.
Però qualora il recesso avvenga senza giustificato motivo ne consegue l’obbligo del promittente di risarcire il danno cagionato all’altra parte.