Nel caso di cessione di un’azienda con scrittura privata autenticata e successiva registrazione dell’atto assoggettato ad imposta di registro è sorto il problema di stabilire se il pagamento dell’imposta dovesse avvenire in misura fissa o proporzionale dato che il contratto di cessione si è risolto consensualmente prima del termine.
Nel caso di specie, non essendosi verificato alcun passaggio aziendale poiché il cessionario non era diventato ancora proprietario e non poteva cedere un diritto che ancora non gli apparteneva, il contratto risolto si deve considerare come se non fosse mai stato concluso, dando così luogo al ripristino dell’originale equilibrio patrimoniale. Pertanto, il contratto di risoluzione consensuale di un contratto di cessione deve essere assoggettato ad imposta fissa di registro e non ad imposta proporzionale. Quest’ultima, infatti, è applicabile solo nel caso in cui gli effetti della risoluzione hanno natura traslativa, mentre l’imposta fissa è da considerare valida nel caso in cui la cessazione non produce efficacia traslativa.
A tale conclusione giunge la sentenza n. 20/8/2010 della Commissione tributaria provinciale di Milano.
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