La rinuncia al voucher è erogazione liberale

Pubblicato il 16 luglio 2020

L’Agenzia delle Entrate chiarisce qual è la natura da attribuire alle somme dei biglietti degli spettacoli cancellati a causa del Coronavirus, nel caso in cui i titolari rinuncino al voucher di pari importo emesso dagli organizzatori dell'evento.

Con la risoluzione n. 40 del 15 luglio 2020, l’Agenzia risponde all’interpello posto da una Fondazione lirico-sinfonica, che, ai sensi dell'articolo 88 del decreto Cura Italia, aveva emesso, a favore di coloro che avevano acquistato i biglietti per gli spettacoli teatrali e cinematografici annullati, dei voucher di importo pari al costo del titolo di acquisto.

Si ricorda brevemente che la suddetta norma consente ai soggetti acquirenti di presentare, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Dl n. 18/2020, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell’evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest’ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L’organizzatore dell’evento provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione. L’emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

Nello specifico, dunque, la norma dispone che il rimborso del biglietto non venga erogato in denaro, ma per equivalente, riconoscendo, così, indirettamente, in capo al venditore, il diritto a trattenere le somme di denaro già incassate.

Alla luce di tutto ciò, la Fondazione si è rivolta all’Amministrazione finanziaria per sapere se le erogazioni liberali disposte dai titolari dei voucher, a seguito della rinuncia agli stessi, possano beneficiare dell’Art-bonus.

Per rispondere al quesito, l’Agenzia richiede il parere del Mibact.

Spettacolo annullato, la rinuncia al voucher costituisce erogazione liberale

Nella risoluzione n. 40/E/2020, l’Agenzia - dopo aver ricordato la natura e le modalità di fruizione del credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, cosiddetto Art-bonus, di cui all’articolo 1 del Dl n. 83/2014 – riporta il parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo interpellato.

Il Dicastero ha precisato che le fondazioni lirico-sinfoniche possono essere fatte rientrare tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali ammesse al riconoscimento del credito di imposta Art-bonus.

La rinuncia al voucher nei termini enunciati può, quindi, “qualificarsi quale erogazione liberale in denaro ammissibile all’agevolazione fiscale in oggetto”. Tuttavia, l’applicabilità dell’Art-bonus è condizionata all’esplicito riconoscimento della causale dell’importo ricevuto (o meglio non rimborsato mediante voucher) a titolo di donazione, circostanza che appare assolta dall’emissione di un’apposita attestazione, nei confronti dei destinatari del voucher che vi rinuncino, che riconosca e individui specificamente, nell’importo e nella causale, l’erogazione liberale disposta in favore della Fondazione.

Di qui la conferma da parte dell’Agenzia che, sulla base del suddetto parere, ritiene che la rinuncia all’ottenimento del voucher, che per legge sostituisce il rimborso in denaro del biglietto, da parte dell’acquirente rappresenti, nella sostanza, un’erogazione liberale valida ai fini del riconoscimento del beneficio dell’Art-bonus, se rispettate le condizioni indicate.

Pertanto, i titolari del biglietto, rinunciando al buono, possono donare la somma all’ente che ha già incassato l’importo, senza violare la norma per la fruizione del credito d’imposta che esclude il contante.

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