Le società che non rientrano nei casi di esclusione e disapplicazione della normativa sulle società operative previste dalla legge, nel compilare il modello di dichiarazione Unico 2010 devono fare i conti con il test di operatività e compilare il prospetto “verifica dell’operatività e determinazione del reddito minimo dei soggetti non operativi”, che interessa differenti righi a seconda che si tratti di società di capitali (da RF74 a RF83) o società di persone (da RS11 aRS20).
Sono escluse dalla compilazione le società che hanno ottenuto risposta affermativa all’interpello disapplicativo presentato negli scorsi mesi all’agenzia delle Entrate. Per chi ha già ottenuto l’accoglimento dell’istanza in un precedente periodo d’imposta, e nel corso del tempo non sono mutate le condizioni oggettive che hanno portato all’accoglimento dell’istanza, resta valida l’esclusione dall’applicazione della normativa sulle società operative, limitatamente alle specifiche circostanze oggettive.
Il primo passo da compiere per una corretta compilazione di Unico 2010 per le società di comodo è il calcolo del il reddito minimo da dichiarare che sarà ottenuto applicando le percentuali prestampate al valore dell’esercizio dei beni dell’attivo patrimoniale (titoli e crediti, immobili e altre immobilizzazioni). Il valore complessivo che si otterrà sommando i diversi risultati parziali va indicato come valore unico nel rigo RF 81. Per il calcolo della base imponibile effettiva si dovrà, poi, procedere con un ulteriore calcolo che consiste nel calcolare la differenza tra l’importo indicato per esempio nella colonna 5 del rigo RF81, per le società di capitali, e quanto riportato al rigo RF82, in cui viene indicato il valore dei proventi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposte sostitutive.
Anche in caso di esito negativo all’istanza di disapplicazione, sono previsti alcuni obblighi dichiarativi. Se l’esito negativo sopraggiunge dopo la presentazione della dichiarazione, quest’ultima risulterebbe infedele, con la conseguente irrogazione della sanzione amministrativa compresa tra il 100% e il 200% della maggiore imposta dovuta. Se, invece, la società ha in qualche modo previsto una risposta negativa all’istanza presentata, che viene accolta, l’unica via percorribile per fare valere il proprio credito sarebbe la presentazione di una dichiarazione integrativa a proprio favore.
Le persone fisiche residenti in Italia che volgono investimenti all’estero hanno come obbligo dichiarativo quello di compilare il quadro RW del modello di dichiarazione dei redditi. Il suddetto obbligo di dichiarazione sussiste in ogni caso: qualunque sia l'origine delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all'estero (ad esempio donazione o successione) e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti che hanno interessato tali. L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali. Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, il modulo RW deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare.
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