La rilevanza considera le note di variazione

Pubblicato il 28 ottobre 2011 Ai fini dello spesometro, per determinare la rilevanza o meno delle operazioni Iva (importo non inferiore a 3mila euro) da segnalare, è necessario considerare le note di debito e credito, come chiarito nella pregressa circolare 24/E/2011. A ribadire e spiegare l’obbligo, una delle risposte ai quesiti sul tema diffuse dall’Agenzia il 24 ottobre 2011.

In sostanza, si conferma che le operazioni devono essere comunicate al netto di eventuali note di variazione.

Pertanto:

- se l'importo dell'operazione supera i 3mila euro ma scende al di sotto della soglia per effetto della nota in diminuzione, non c’è obbligo di comunicazione;

- se l'importo dell'operazione è inferiore ai 3mila euro ma arriva a superare la soglia con la nota in aumento, l’obbligo sussiste.

In merito, viene anche chiarito che i record di dettaglio 4 e 5 del tracciato – dai quali sono stati eliminati i campi “imponibile della fattura da rettificare” e “IVA della fattura da rettificare” - riguardano solo le note di variazione relative a operazioni già comunicate e non effettuate nello stesso anno in cui viene emessa/ricevuta la nota di variazione. Infatti, gli imponibili originari delle fatture non trasmesse, poiché sotto soglia, non sono rilevanti. Così, una fattura del 2011 per un’operazione sottosoglia non rileva per la comunicazione del 30 aprile 2012, ma se per effetto di una nota in aumento nel 2012 l'operazione supera il limite, nel 2013 per l’anno 2012 dovrà essere segnalato l’importo che supera la soglia.

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