La Riforma forense passa al Senato. I punti salienti

Pubblicato il 02 novembre 2012 Il disegno di legge di riordino dell’ordinamento professionale forense, approvato dalla Camera il 31 ottobre, passa ora, per la sua seconda lettura, presso l’aula del Senato.

In primo luogo, il testo di riforma, composto da 67 articoli, interviene in materia di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale riservata prevedendo un’esclusiva, in proposito, in favore degli avvocati.

Con riferimento ai parametri, emanati ogni due anni dal ministero su parere del Consiglio nazionale forense, gli stessi vengono utilizzati come criterio orientativo nel rapporto tra avvocato e assistito.

In materia di tirocinio, il testo di riforma prevede che lo stesso abbia durata di 18 mesi e possa essere svolto per i primi sei mesi anche nel corso dell'ultimo anno di laurea in giurisprudenza. La pratica forense sarà, altresì, compatibile con il lavoro dipendente e adeguatamente compensata in funzione dell'apporto dato allo studio legale.

Per quel che concerne il preventivo, per i legali scompare la previsione dell’obbligatorietà salvo nel caso in cui lo stesso non sia espressamente richiesto dal cliente.

La pubblicità informativa viene ammessa con riferimento all’attività professionale, all'organizzazione e struttura dello studio e alla eventuale specializzazione del professionista. Viene richiesto, in ogni caso, che la pubblicità sia trasparente, veritiera, non comparativa o denigratoria nei confronti di altri studi legali.

Le società tra avvocati saranno disciplinate dal Governo, entro sei mesi, con un apposito Decreto legislativo. Dalle stesse dovranno essere esclusi i soci di puro capitale.

Il titolo di specialista viene conseguito attraverso due vie: o a mezzo di percorsi formativi affidati alle facoltà di giurisprudenza, con le quali il Consiglio nazionale forense e i consigli degli Ordini territoriali potranno stipulare convenzioni per corsi di alta formazione, o attraverso il conseguimento del titolo per comprovata esperienza professionale (otto anni di iscrizione all'albo, di cui cinque passati a occuparsi di uno specifico settore).

Il potere disciplinare e sanzionatorio viene attribuito ai Consigli distrettuali di disciplina a cui non potranno partecipare membri appartenenti all'Ordine a cui è iscritto il professionista interessato. L’azione disciplinare si prescrive in sei anni dalla commissione del fatto e in 2 anni dal momento della condanna definitiva per reato non colposo.

Viene previsto, infine, che il Consiglio nazionale forense rimanga in carica quattro anni mentre i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente per più di due volte.
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