La Commissione tributaria provinciale di Benevento, nella pronuncia n. 49/01/010, ha stabilito che, per costante giurisprudenza sia di legittimità che costituzionale, gli effetti sostanziali e processuali riconducibili alla domanda giudiziaria presentata al giudice privo di giurisdizione si mantengono, dopo la dichiarazione di incompatibilità, qualora il processo venga prontamente riassunto di fronte al giudice munito di giurisdizione.
La Ctp di Benevento, in base a tale principio, ha rigettato il ricorso del concessionario della riscossione che aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso presentato dal contribuente, avente ad oggetto la legittimità di un’iscrizione ipotecaria, in quanto presentato fuori dai termini disposti dal Decreto legislativo n. 546/1992. Ma i giudici campani hanno osservato che il contribuente aveva provveduto a riassumere il processo di fronte ai magistrati tributari dopo la sentenza con cui il magistrato ordinario, inizialmente adito, aveva dichiarato la propria incompetenza.
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