La restituzione al “netto” della ritenuta riguarda somme assoggettate “a qualsiasi titolo”

Pubblicato il 22 luglio 2021

Con la circolare 8/E dello scorso 14 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi in merito all’ambito applicativo delle disposizioni in tema di modalità di restituzione al sostituto di somme indebitamente percepite, assoggettate a tassazione in anni precedenti. Come noto, l’articolo 150 decreto cd. “Rilancio”, al fine di evitare l’insorgere di contenziosi tra datori di lavoro e dipendenti tenuti alla restituzione delle predette somme, ha introdotto nell’articolo 10 del Tuir il “comma 2-bis” con il quale è stata prevista la  modalità di restituzione “al netto” delle ritenute fiscali, che si aggiunge a quella al “lordo” già prevista  dall'articolo 10 comma 1, lettera d-bis) del Tuir. Per effetto della nuova disposizione le somme “indebitamente” erogate al lavoratore o al pensionato devono essere restituite al sostituto d’imposta al “netto” della ritenuta operata al momento dell’erogazione.

In modo speculare, al sostituto d’imposta che ha versato all’erario la ritenuta e che ha avuto in restituzione le somme al netto della stessa, spetta un credito di imposta nella misura del 30% delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione senza limiti di importo. Della restituzione delle somme nonché dell’emersione del credito d’imposta si dovrà dare evidenza nel modello di Certificazione Unica (CU) rilasciata dal sostituto nonché nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (modello 770). Nello specifico, viene confermato che il sostituto d’imposta è tenuto ad indicare nel modello 770 - Quadro SX - Rigo SX1 - Colonna 5 - l’intero credito spettante, subordinatamente alla compilazione del punto 475 della CU relativa ai redditi di lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, nonché del punto 22 della CU relativa ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Ulteriore punto oggetto di chiarimento riguarda l’applicazione retroattiva della norma. Con la circolare 8/E, l’Agenzia chiarisce, altresì, che la nuova disposizione non si applica se alla data del 19 maggio 2020:

In caso di restituzione al “lordo” resta fermo il diritto alla deduzione ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. d-bis, del Tuir. Tenuto conto che potrebbero verificarsi casi in cui alla data del 31 dicembre 2019, a seguito di sentenza definitiva o accordo, la restituzione è stabilita al netto, l’Agenzia precisa che  il sostituto d’imposta può  fruire del credito d’imposta in relazione alle restituzioni avvenute dal 1° gennaio 2020.

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