La responsabilità del datore di lavoro in presenza di cause ostative

Pubblicato il 09 settembre 2009

Cosa succede al datore di lavoro nel caso di rigetto dell’istanza di emersione per cause riguardanti lo straniero che il datore di lavoro non poteva conoscere?”

Questa la domanda rivolta al ministero dell’Interno nella Faq n. 26. Dal Dicastero hanno rilasciato precisazioni sul caso del mancato nullaosta e hanno tenuto a precisare che le cause ostative che hanno impedito l’emersione del lavoratore straniero sono quelle che emergono da accertamenti in possesso degli organi di P.S. che il datore di lavoro non poteva conoscere in base all’ "ordinaria diligenza". Per il concetto di “ordinaria diligenza” si rinvia a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 176 del Codice Civile.

Il datore di lavoro deve dunque verificare il possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 102/09, ma deve dimostrare che il rigetto è dovuto a motivi che non potevano essere conosciuti a priori “sia al momento in cui ha di fatto assunto lo straniero sia alla data in cui presenta la domanda di emersione”. Da quando, poi, il provvedimento di rigetto viene notificato al datore di lavoro, quest’ultimo, pur continuando a essere esente dalla responsabilità, se non in grado di accertare la causa ostativa a priori, è tenuto comunque a risolvere il rapporto di lavoro, divenuto privo di elemento essenziale. L’unica responsabilità che permane in capo al datore è di proseguire nel rapporto di lavoro irregolare successivamente alla notifica del provvedimento di rigetto. Perciò, in caso di rigetto della domanda, il datore di lavoro non è tenuto ad aprire la posizione contributiva all’Inps, proprio in quanto l’iter per l’emersione non è andato a buon fine.

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