La qualificazione della velocità spetta agli accertatori

Pubblicato il 25 febbraio 2011 La Cassazione, con sentenza 2298 del 31 gennaio 2011, ha accolto il ricorso presentato dal ministero dell'Interno avverso la decisione con cui il Giudice di pace di Rovigo aveva annullato un verbale di contestazione elevato dalla Polizia stradale per velocità non moderata nell'attraversamento di un centro abitato.

Il giudice di pace aveva aderito alle doglianze dell'automobilista che si era opposto al verbale ritenendo che gli agenti accertatori, invece di contestare la velocità elevata ed indicarla nel verbale stesso, avevano contestato una velocità non moderata nell'attraversamento di un centro abitato (articolo 141 C.d.S.) senza adeguatamente motivare e descrivere l'addebito.

Diversa la posizione della Corte di legittimità, secondo cui la qualificazione della velocità pericolosa compete agli agenti accertatori; in ogni caso – si legge nel testo della decisione - “la concorrenza delle circostanze dell'eccesso di velocità in centro abitato e dell'ora notturna giustificavano pienamente la contestazione della violazione dell'art. 141 C.d.S., comma 3, piuttosto che questa dell'art.142 C.d.S., comma 1 e le conseguenti maggiori sanzioni".
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy