Il 1° luglio prossimo entrerà in vigore la prima fase del progetto comunitario Ecs – Export Control System, dettato dal Regolamento n. 1875/06/Ce – che permetterà agli esportatori di ottenere in maniera più semplice la non imponibilità Iva, ex articolo 8 del Dpr 633/72. Infatti, chi opera con l’estero non dovrà più recuperare l’esemplare 3 del Dau (Documento amministrativo unico) vidimato dalla dogana in uscita che prova l’Iva dell’esportazione, ma sarà la dogana stessa, monitorando in tempo reale la posizione delle merci, a recuperare il documento e a recapitarlo all’operatore con un immediato messaggio informatico. Allo scopo, il contribuente dovrà compilare e presentare telematicamente il modello apposito Dae (Documento di accompagnamento di esportazione), che sostituisce il Dau. Si ricorda che rimangono escluse le esportazioni abbinate al transito o quelle di prodotti soggetti ad accise, poiché i documenti relativi non sono curati dall’ufficio di uscita ma da quello di esportazione. Le istruzioni in merito sono state fornite dall’agenzia delle Dogane nella nota n. 1434 del 3 maggio e nel comunicato del 15 maggio scorso.
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