La proprietà degli alloggi popolari si acquista solo con la formale stipula del contratto
Pubblicato il 23 agosto 2010
In materia di trasferimento in proprietà di alloggi di edilizia economica e popolare già assegnati in locazione, il semplice "scambio di consensi" che si verifica quando alla domanda di riscatto dell'assegnatario di alloggio sia seguita l'accettazione da parte dell'istituto, con comunicazione del prezzo di cessione, benchè esaurisca il procedimento amministrativo, attribuendo all'assegnatario – e agli eredi –il diritto a pretendere la valutazione della domanda e di ottenere il risarcimento del danno per la perdurante inerzia dell'amministrazione, "non determina l'acquisizione della proprietà dell'alloggio fino alla formale stipulazione del contratto", nè integra, poiché caratterizzato da connotazioni pubblicistiche, "un contratto preliminare di compravendita suscettibile di esecuzione in forma specifica".
E' quanto precisato dai giudici del Tribunale di Cassino con sentenza n. 310 del 2010.