La produzione di sigarette è attività pericolosa; risarcimento ex articolo 2050 c.c.

Pubblicato il 29 dicembre 2009
Con sentenza del 17 dicembre 2009, la n. 26516, la Cassazione si è pronunciata in una causa in cui una compagnia produttrice di sigarette era stata evocata in giudizio da un fumatore per rispondere ex articolo 2043 Codice civile dei danni derivati dalla falsità ed ingannevolezza del messaggio pubblicitario che definiva “Light” il tipo di sigarette acquistate.

I giudici di Cassazione, in particolare, hanno confermato parzialmente le precedenti decisioni di condanna al risarcimento dell'azienda spiegando come, ai sensi dell'articolo richiamato, chi agisce per il risarcimento è tenuto a provare sia l'esistenza del danno, il nesso di causalità, nonché la colpa di chi ha diffuso la pubblicità, la quale si concreta nella prevedibilità che dalla diffusione di quel messaggio sarebbero derivate le lamentate conseguenze dannose. Nel testo della sentenza la Corte ha, poi, precisato come, poiché l'attività posta in essere dal produttore di sigarette deve essere inquadrata come pericolosa, il fumatore avrebbe dovuto fare riferimento all'articolo 2050 Codice civile -  che prevede una responsabilità oggettiva per il produttore - anzichè all'articolo 2043 dello stesso codice.
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