La procura speciale al rappresentante per l’assistenza fiscale è esente da bollo

Pubblicato il 10 febbraio 2011 Con la risoluzione n. 13/E del 9 febbraio 2011, l’agenzia delle Entrate scioglie alcuni nodi riguardanti il corretto trattamento tributario applicabile alle procure speciali, di cui all’articolo 63 del DPR n. 600/73 e all’articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 218/97.

La richiesta di consulenza giuridica è sorta a seguito di quanto disposto nell'articolo 5, comma 1, della tabella allegata al Dpr 642/72 - sulla disciplina dell'imposta di bollo - secondo la quale sono esenti dal bollo “gli atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie”.

Gli uffici delle Entrate, spesso, hanno considerato la procura speciale come un atto non necessario da produrre all’ufficio competente in relazione all’applicazione di una norma tributaria e, di conseguenza, non rientrante nel regime di esenzione dall’imposta di bollo di cui al citato articolo 5. A questa pratica, però, si è contrapposta una antitetica, secondo cui la procura speciale in esame sarebbe esente dall’imposta di bollo in “quanto atto presentato all’ufficio ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie”.

Da qui una serie di dubbi, che hanno richiesto il definitivo intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia. La conclusione cui giunge la risoluzione n. 13/E/2011 è che le procure speciali che vengono conferite dai contribuenti ai professionisti per essere assistiti o rappresentati dinanzi agli uffici dell’Amministrazione finanziaria non sono soggette all’imposta di bollo di 14,62 euro. La condizione di tale esenzione è che la procura riguardi l’assistenza e la rappresentanza fiscale del contribuente. Cioè preveda il compimento di atti, il rilascio di copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, la presentazione di dichiarazioni o denunzie e la presentazione di documenti e copie presso gli uffici finanziari.

In virtù, poi, del rapporto di imprescindibilità e necessarietà tra la procura e l’autentica, tanto che la procura può validamente essere presentata presso gli uffici finanziari solo se autenticata, l’Agenzia conclude che anche le autentiche di firma non sono soggette all'imposta di bollo. Ultima precisazione è che come tutti i documenti rilasciati in esenzione dal tributo di bollo, questi devono indicare l'uso per il quale la procura e la relativa autentica da parte del professionista sono state rilasciate. L’esenzione, inoltre, vale anche nel caso in cui l’attività di autentica della sottoscrizione sia esercitata dal pubblico ufficiale (notaio, funzionario delegato della PA).
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