La prevalenza della libertà di stampa sul diritto alla privacy
Pubblicato il 13 luglio 2010
La Cassazione, con sentenza n. 16236 depositata lo scorso 9 luglio, è intervenuta con riferimento ad uno dei temi su cui è maggiormente incentrato l'attuale dibattito politico: la libertà di stampa.
Con la detta decisione, i giudici di legittimità hanno precisato il rapporto esistente tra questo diritto e quello alla privacy affermando la decisiva prevalenza del primo rispetto ai diritti personali della reputazione e della riservatezza. La Corte di legittimità, alla base della detta prevalenza, individua due ordini di ragioni: da una parte, l'articolo 1 della Costituzione, nell'affermare che "la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione", presuppone quale imprescindibile condizione per un pieno, legittimo e corretto esercizio di detta sovranità che la stessa si realizzi mediante tutti gli strumenti democratici a tal fine predisposti dell'ordinamento, strumenti tra i quali è sicuramente prioritaria l'attività di informazione; dall'altra, è lo stesso legislatore a ricondurre reputazione e privacy nell'alveo delle “eccezioni” rispetto al generale principio della tutela dell'informazione. E per i giudici di legittimità, in particolare, il giornalismo d'inchiesta costituisce “l'espressione più alta e più nobile dell'attività di informazione”.