La presunzione sui prelevamenti non giustificati al vaglio della Corte costituzionale

Pubblicato il 13 giugno 2013 La Commissione tributaria regionale del Lazio, con ordinanza n. 27/29/2013 depositata il 10 giugno 2013, ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità relativa all'articolo 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, nella parte in cui prevede che i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei rapporti od operazioni bancarie, debbano essere posti come ricavi o compensi a base delle rettifiche ed accertamenti, se il contribuente – titolare di redditi d'impresa o professionista - non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili.

Secondo i giudici regionali, la presunzione contenuta nella disposizione censurata sarebbe di per sé “irrazionale” e contrasterebbe con l'articolo 24 della Costituzione sul diritto di difesa comportando che, da un lato, per giustificare il prelievo in contante dai conti correnti sarebbe sufficiente la semplice indicazione del nome del beneficiario, dall'altra, verrebbe imposto un obbligo probatorio aggiuntivo a carico del contribuente il quale dovrebbe precostituire la giustificazione dell'operazione bancaria da porre in essere.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori domestici: in scadenza il versamento del primo trimestre 2025

09/04/2025

Confisca per equivalente. SU: no a solidarietà passiva tra concorrenti

09/04/2025

Nuovi codici ATECO 2025: istruzioni dall’Agenzia

09/04/2025

Magistratura onoraria: la riforma ottiene il sì definitivo, è legge

09/04/2025

Trasporto su strada: più controlli e infrazioni

09/04/2025

Affitti con canone ridotto: applicazione della cedolare secca

09/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy