La prescrizione dei crediti retributivi nel contratto a tutele crescenti

Pubblicato il 19 febbraio 2015 Con circolare n. 4 del 18 febbraio 2015, la Fondazione Studi CdL ha affrontato la questione relativa alla prescrizione dei crediti retributivi nel nuovo contratto a tutele crescenti.

In generale

Per giurisprudenza il termine di decorrenza dei cinque anni di prescrizione dei crediti retributivi decorre:

- in corso di rapporto per i lavoratori impiegati in imprese cui trova applicazione l’obbligo di reintegra di cui all’art. 18, commi 4 e 7, Legge n. 300/1970;

- dalla fine del rapporto di lavoro per le altre categorie di lavoratori.

La prescrizione del diritto, in definitiva, decorre durante il rapporto di lavoro, tutte le volte che il rapporto stesso sia caratterizzato da una particolare forza di resistenza, quale deriva da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione.

Per la Corte di Cassazione, ai fini della configurabilità di un rapporto di lavoro assistito dalla garanzia della stabilità è necessario che lo stesso sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della sua risoluzione alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo; il che deve essere riconosciuto allorquando il posto di lavoro possa essere oggetto di una tutela reale, la quale consenta non soltanto il risarcimento del danno di fronte all'illegittimo licenziamento, ma anche la reintegrazione del lavoratore, ai sensi dell'art. 18, Legge n. 300/1970.

Il contratto a tutele crescenti

Alla luce di quanto sopra, per la Fondazione Studi, è probabile che la giurisprudenza, o lo stesso legislatore, delineerà un regime di decorrenza invertito, dove al crescere delle tutele verrà legata la decorrenza della prescrizione.

In tal modo, un lavoratore che potrà richiedere l’indennizzo economico nella misura massima o comunque in una misura consistente, avendo una forza contrattuale maggiore, maturerà la prescrizione in corso di rapporto, mentre un neoassunto la maturerà successivamente al raggiungimento di un numero di anni che potrà rappresentare un deterrente per il proprio licenziamento.
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