La preclusione da giudicato rischia di impedire il contrasto all'abuso

Pubblicato il 21 settembre 2011 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 18907 del 16 settembre 2011, ha precisato come, in materia di Iva, la nozione di fattura inesistente faccia riferimento “non solo all'ipotesi di mancanza assoluta dell'operazione fatturata, ma anche ad ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, ivi compresa l'ipotesi, ricorrente nella specie, di inesistenza soggettiva”.

Nel testo della decisione i giudici di legittimità si sono pronunciati, respingendolo, sul ricorso presentato da una donna la quale, impugnando una rettifica Iva basata su fatture soggettivamente inesistenti, aveva eccepito la preclusione da giudicato in considerazione del fatto che per un'annualità di imposta precedente e sulla base degli stessi criteri di accertamento era già stata emessa, nei propri confronti, una sentenza definitiva.

La Suprema corte, in particolare, ha evidenziato “il rischio che la proiezione del giudicato oltre il periodo di imposta che ne costituisce lo specifico oggetto possa, in concreto, tradursi in un impedimento alla compiuta realizzazione del contrasto all'abuso del diritto”, in quanto la preclusione da giudicato finirebbe col paralizzare l'accertamento di condotte elusive per le successive annualità di imposte, anche, magari, temporalmente distanti.
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