La potestà legislativa regionale trova il limite dei principi ed interessi generali della legislazione statale
Pubblicato il 04 giugno 2011
La Corte di cassazione, Sezione lavoro, con sentenza n.
12131 del 3 giugno 2011, si è pronunciata con riferimento al ricorso dell'Azienda siciliana dei trasporti avverso la decisione con cui i giudici di appello avevano riconosciuto il diritto all'assunzione in favore di una persona diversamente abile. Detto diritto era stato desunto dalla normativa statale mentre l'azienda pubblica locale riteneva che la selezione e il collocamento dell'assunzione obbligatoria andasse determinata sulla base della Legge regionale della Sicilia n. 12 del 1991, e ciò nonostante nel frattempo – e prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro – fosse stata emanata la legge statale 68 del 1999.
Per la Suprema corte,
“la potestà legislativa della Regione siciliana nella materie in questione, rapporti di lavoro, previdenza e assistenza sociale, incontra il limite dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato”. Ne deriva che
“nelle more di un adeguamento della legislazione regionale alla sopravvenuta legislazione statale, che sia portatrice di tali principi ed interessi, le disposizioni non possono trovare applicazione in ragione del principio di cedevolezza”.