La porta di comunicazione tra la sede dell'impresa e l'abitazione impedisce l'accesso senza autorizzazione
Pubblicato il 21 febbraio 2013
La Corte di cassazione, con la sentenza n.
4140 depositata il 20
febbraio 2013, ha confermato la decisione con cui entrambe le
Commissioni tributarie, provinciale e regionale, avevano concordemente
annullato un accertamento tributario notificato ad un imprenditore
sulla base di un accesso effettuato dall'Amministrazione finanziaria
nel luogo di svolgimento dell'attività imprenditoriale nonchè nei
locali attigui e comunicanti dell'abitazione privata del contribuente.
I giudici
dei tre gradi di giudizio hanno aderito alle doglianze del contribuente
secondo cui l'accertamento di specie doveva ritenersi nullo in
considerazione dell'assenza dell'autorizzazione del Procuratore della
Repubblica all'accesso nei due locali attigui, da ritenere ad uso
promiscuo. Il controllo in questi locali, infatti, doveva
necessariamente essere autorizzato.
Secondo la Cassazione, in
particolare, l'esistenza di porte di comunicazione tra i locali adibiti
ad abitazione e quelli della sede dell'impresa era di per sè
sufficiente per classificare detti locali ad uso promiscuo, con la
conseguenza che i verificatori avrebbero dovuto osservare le
garanzie previste dalll'articolo 52 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 633/72.