La Pec salva dalle domiciliazioni ex lege
Pubblicato il 21 giugno 2012
Le Sezioni unite civili di Cassazione, con la
sentenza 10143 depositata il 20 giugno 2012, intervengono a fornire una interpretazione adeguatrice dell'articolo 82 dell'Ordinamento forense (Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37) alla luce delle misure introdotte dalla Legge 183/11 e, in particolare, dell’obbligo di indicare negli atti di parte l'indirizzo di posta elettronica certificata che l'avvocato ha comunicato all'Ordine di appartenenza.
Secondo il Spremo collegio, in particolare, dalla mancata osservanza dell’onere di elezione del domicilio per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, consegue la domiciliazione
ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio, solo se il difensore non abbia adempiuto all’obbligo di indicazione della Pec.
Di fatto, quindi, l'elezione di domicilio non risulterebbe più necessaria essendo sufficiente, per consentire le comunicazioni di cancelleria, l'indicazione dell'indirizzo Pec dell’avvocato medesimo.