La P.a. deve applicare il principio di pubblicità in tutte le gare

Pubblicato il 24 ottobre 2011 E' illegittimo l’operato dell’amministrazione pubblica che svolge, nell'ambito di un procedimento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture attraverso il cottimo fiduciario, tutto l'iter di gara in seduta riservata, violando il principio di pubblicità e di trasparenza e sottraendo l'operato al controllo dei partecipanti alla gara.

Lo ha deciso la quinta sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 5454 del 5 ottobre 2011, chiamata a decidere se fosse legittimo il procedimento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture a mezzo del cottimo fiduciario avvenuto interamente in seduta riservata. I giudici amministrativi rammentano come la giurisprudenza sia costante nell'affermare che ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione è fondamentale la pubblicità dei procedimenti di gara, applicabile anche agli appalti concernenti i cc.dd. settori esclusi, “precisando che l’obbligo di pubblicità delle sedute delle commissioni di gara riguarda esclusivamente la fase dell’apertura dei plichi contenenti la documentazione e l’offerta economica dei partecipanti e non anche la fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche”.

I principi di trasparenza e pubblicità non possono essere derogati nemmeno nei casi in cui la legge ammette l'uso di procedimenti più semplificati come è il caso del sistema del cottimo fiduciario.
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