La notifica postale effettuata direttamente da Equitalia è nulla
Pubblicato il 11 luglio 2010
La Ctp di Lecce, con la sentenza
436/02/10, nel ribadire il pronunciamento pregresso contenuto nella sentenza 909/05/09, torna a bollare come inesistente la notifica postale effettuata direttamente da Equitalia. Serve, dunque, necessariamente agli agenti per la riscossione di Equitalia l’intermediazione di un ufficiale della riscossione, il quale è l’unico che può utilizzare il servizio postale per la notifica.
Si ricorda che, secondo il Dpr 602/73, i soggetti che possono effettuare la notifica della cartella sono tassativamente: gli ufficiali della riscossione, i soggetti abilitati dal concessionario nelle forme che rispettano la legge, i messi comunali se sussiste una convenzione tra concessionario e Comune, la polizia municipale.