La notifica degli atti di accertamento in prossimità della decadenza dei termini fa cadere le sanzioni sulle consolidate

Pubblicato il 10 novembre 2009

L’agenzia delle Entrate, con una direttiva dello scorso 28 ottobre, fa il punto sull’atto di accertamento notificato nell’ambito del consolidato di gruppo. L’Agenzia ricorda che nei gruppi l’accertamento avviene su due livelli:

- il primo riguarda le società consolidate e ha per oggetto le rettifiche dei quadri RF e GN/Gc del modello Unico;

- il secondo riguarda la società capogruppo consolidante e ha per oggetto la rettifica del modello Cnm in relazione al reddito complessivo globale e la liquidazione dell’imposta.

L’atto di accertamento di secondo livello può essere notificato alla consolidante e alle controllate interessate dai procedimenti di primo livello, con la conseguente divisione dell’imposta in tante parti quante sono le controllate interessate dalle rettifiche in misura proporzionale. Dunque, si procede per gradi: se la consolidante non ha provveduto al pagamento della maggiore imposta e delle sanzioni entro i termini per la proposizione del ricorso, l’ufficio può procedere a irrogare le sanzioni correlate alla maggiore imposta direttamente alle singole società consolidate, in proporzione alla rettifica operata sul proprio reddito imponibile.

Il problema sorge nel momento in cui la notifica dell’atto di accertamento di secondo livello viene fatta in prossimità degli ordinari termini di decadenza e cioè quando è possibile irrogare le sanzioni separatamente alle consolidate, senza attendere la definizione dell’atto da parte della consolidante.

La soluzione offerta dall’agenzia delle Entrate, nel caso di specie, è la seguente: se la notifica dell’atto di accertamento all’impresa consolidante viene fatta in prossimità della decadenza dei termini ordinari, (per esempio alla fine dell’anno con il rischio che decadono i termini per quel particolare periodo d’imposta, cosa che si sarebbe potuta evitare con una più attenta programmazione dal parte dell’Amministrazione finanziaria), allora le sanzioni potranno essere irrogate dall’ufficio direttamente alle società consolidate senza attendere lo spirare del termine per la proposizione del ricorso verso l’atto di accertamento di secondo livello. L’auspicio è che se le controllate pagano quanto preteso con l’accertamento, in via di autotutela potranno richiedere l’annullamento di eventuali atti notificati che darebbero luogo a delle duplicazioni di pagamenti.

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