Con sentenza n. 626 depositata il 20 agosto 2015, il Tar Marche ha accolto il ricorso di una società, avverso la nota con cui la s.p.a. resistente aveva respinto la sua istanza di rilascio copia di documentazione attinente un'indagine geologica.
La ricorrente, nello specifico, aveva formulato istanza di accesso volta e visionare e ad estrarre copia degli elaborati relativi allo studio condotto da un geologo per valutare i fenomeni di impaludamento che avevano interessato parte di terreni di sua proprietà, attraversati da una condotta idrica della società resistente.
Con la nota impugnata, quest'ultima aveva tuttavia consentito l'accesso nei limiti della sola visione, ritenendo che il diritto di accesso andasse in tal caso coniugato con l'esigenza di tutelare la proprietà intellettuale del professionista geologo, in base alle vigenti disposizioni sul diritto di autore e sulla proprietà intellettuale.
Avverso tale decisione, è insorta la ricorrente, le cui censure sono state accolte dai giudici amministrativi.
A detta del Tar infatti, la natura di opera dell'ingegno dei documenti di cui si chiede l'ostensione, non rappresenta una causa di esclusione dell'accesso.
In altre parole, né il diritto d'autore né la proprietà intellettuale precludono la riproduzione sic e simpliciter, ma solo, eventualmente, quella riproduzione che consenta uno sfruttamento economico dell'opera.
Non essendo tuttavia l'accesso lesivo del diritto allo sfruttamento economico (tutelato dalla sopra menzionata normativa), l'ostensione – ha concluso il Tribunale amministrativo – va concessa nelle forme richieste dall'interessato (ovvero, visione ed estrazione copia).
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