La minaccia del distacco della fornitura è contraria al Codice del consumo
Pubblicato il 05 aprile 2011
Con sentenza n.
720 depositata lo scorso 31 gennaio 2011, il Consiglio di stato ha respinto il ricorso presentato dall'Enel s.p.a. avverso la decisione del Tar del Lazio di conferma del provvedimento dell'Agcom con cui era stata irrogata, nei confronti della società produttrice di energia, una sanzione di 90mila euro per aver posto in essere condotte contrarie al Codice del consumo.
In particolare, la condotta contestata all'Enel era di non aver sospeso le procedure esecutive per la riscossione pur a fronte di puntuali reclami da parte del consumatore sull'entità degli addebiti e nelle more della verifica tecnica esponendo l'utente, in caso di mancato pagamento, al rischio del distacco della fornitura.
Condividendo quanto rilevato dai giudici amministrativi di primo grado, il Consiglio ha sottolineato che la minaccia di distacco della fornitura, unitamente al sollecito di pagamento, corrispondevano pienamente
“al paradigma di “coercizione” o di “indebito condizionamento”, configurato dagli articoli 24 e 25 del Codice del consumo, in quanto idonea, secondo l'id quod plerumque accidit, a limitare la libertà di scelta del comportamento del consumatore”.
La scorrettezza della pratica commerciale – si legge nel testo della decisione -
“discende dal non aver tenuto indenne il consumatore dalle conseguenza negative di errori di misurazione precedentemente commessi da Enel, che avrebbe dovuto, anziché sollecitare il pagamento, provvedere a bloccare la fatturazione a seguito della presentazione di legittimi reclami”.