La mancata prestazione della garanzia Iva non allunga i termini dell’accertamento

Pubblicato il 07 maggio 2011 Con la circolare n. 17/E del 6 maggio 2011, l’agenzia delle Entrate fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito ai rimborsi Iva, tenendo conto anche delle novità che sono entrate in vigore quest’anno e che prevedono la possibilità di richiesta del rimborso per via telematica, con la compilazione del quadro VR, che si sostituisce all’apposito modello cartaceo da inviare all’agente della riscossione.

Due sono le modalità esecutive del rimborso dell’eccedenza Iva risultante dalla dichiarazione annuale, di cui all’articolo 38-bis del DPR 633/1972:

- con procedura ordinaria, dall’Ufficio competente, entro tre mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione, per gli importi superiori ad euro 516.456,90, o nel caso di procedure concorsuali;

- con procedura semplificata, dall’Agente della riscossione territorialmente competente, entro sessanta giorni dall’invio della dichiarazione, per importi non superiori al citato limite.

In entrambi i casi, per la liquidazione del rimborso del credito Iva, è necessaria la prestazione di una garanzia da parte del contribuente, a meno che lo stesso non sia espressamente esonerato.

Con il documento di prassi in oggetto, l’Agenzia fornisce chiarimenti interpretativi relativamente all’ipotesi in cui il contribuente non presti le garanzie richieste, esaminando tale problematica, separatamente, per le procedure, ordinaria e semplificata, di esecuzione dei rimborsi.

Considerando la procedura di rimborso ordinaria, la mancata prestazione della garanzia ai fini del rimborso dell’Iva non è idonea a prolungare illimitatamente il termine di decadenza del potere di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria. Infatti, non costituendo la garanzia prestazione d’imposta, ma solo modalità di riscossione di somme dovute all’Erario, la stessa è destinata a cessare o rendersi superflua, se non prestata, qualora il credito chiesto a rimborso sia diventato incontestabile. Per tali ragioni, la garanzia sarebbe priva di giustificazione giuridica, mancando il rischio di danno per l’Amministrazione finanziaria in quanto il credito si è definitivamente cristallizzato, nella misura esposta in una dichiarazione non più giuridicamente controllabile per il decorso del termine di decadenza per l’accertamento.

Con riguardo alla procedura semplificata di rimborso, nel caso in cui non venga prestata la garanzia entro quaranta giorni dalla richiesta, la stessa non ha corso. Tuttavia, analogamente a quanto accade nei rimborsi ordinari, il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso del credito eccedente presentando una dichiarazione integrativa (con indicazione del credito).
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Faq Piano Transizione 5.0: ammissibilità di impianti fotovoltaici

27/09/2024

Iva, accise e dogane: la competenza passa al Tribunale UE

27/09/2024

Ceramica industria. Tabelle retributive

27/09/2024

CCNL Ceramica industria - Tabelle retributive del 22/7/2024

27/09/2024

Modello 730/2024 al 30 settembre. Proroga per Redditi PF

27/09/2024

CCNL Guardie ai fuochi - Rinnovo del 25/7/2024

27/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy