Con ordinanza n. 22230 del
29 ottobre 2010, la Prima sezione civile della Cassazione ha respinto i
ricorsi avanzati dal ministero dell'Interno e dal Prefetto di Varese
avverso la decisione con cui il Giudice di pace di Varese aveva
annullato il decreto di espulsione emesso nei confronti di un
extracomunitario coniugato con una cittadina italiana che, però, non
conviveva con quest'ultima.
In
primo luogo, il ricorso del ministero è stato dichiarato inammissibile
dalla Corte di legittimità che ha riconosciuto al Prefetto, quale
autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, la legittimazione
esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio, anche nella
fase di legittimità.
Rigettato,
in ogni caso, anche il ricorso dell'autorità emittente secondo cui il
difetto della convivenza avrebbe escluso il presupposto per derogare
all'espulsione; per la Corte, se è vero che il riconoscimento della
convivenza non è presumibile in base all'esistenza del matrimonio e deve
essere provato dall'espulso, restando escluso dall'accertamento circa
la sussistenza di uno stato di separazione sia legale sia di fatto, è
altresì vero che il giudice di merito, con apprezzamento di fatto
congruamente motivato, aveva ritenuto che nella specie non v'era stata
separazione giudiziale o consensuale e che “la mancata convivenza al momento dipende esclusivamente da ragioni economiche”.