La mancata contestazione del rendiconto non comporta la decadenza dal diritto di agire

Pubblicato il 17 dicembre 2010 Con sentenza n. 24548 dello scorso 2 dicembre, la Prima sezione civile della Cassazione ha spiegato che il cliente di una società di investimento mobiliare non decade dal diritto di agire in giudizio per far valere la responsabilità del gestore qualora, con riferimento al periodo cui un determinato rendiconto si riferisce, non abbia contestato detto rendiconto entro un termine prefissato.

Infatti – sottolineano i giudici di legittimità - “nessun meccanismo di approvazione implicita del conto in conseguenza dell'omessa contestazione entro uno specifico termine è previsto dalla normativa di settore”.

In ogni caso, sarà il giudice a dover valutare, nel contesto complessivo delle risultanze sottoposte al suo esame, che il comportamento passivo del cliente, al pari di quello del gestore, sia improntato a buona fede.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy