La mancanza di motivazione dell’ufficio rende nullo l’accertamento automatico basato sugli studi di settore

Pubblicato il 25 marzo 2010

La Commissione tributaria provinciale di Enna, con sentenza 129/01/2010, depositata in data 5 marzo scorso, si è pronunciata sull’automatismo con cui viene applicato l’accertamento sulla base degli studi di settore. Respingendo il ricorso del contribuente e annullando l’accertamento emesso dall’ufficio “per vizio assoluto di motivazione”, la Ctp ha confermato che l’automatismo degli studi non supera più il test del contenzioso.

Pertanto, l’accertamento fondato su studi di settore automatici può essere negato, dato che “il contribuente ha – nel giudizio relativo all’impugnazione – la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici e il giudice può liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall’ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente”.

Dunque, l’accertamento non può essere più motivato dal semplice scostamento tra le entrate dichiarate e quelle presunte dallo studio di settore. In tali circostanze, l’ufficio deve necessariamente fare una verifica e deve tener conto della possibilità che i risultati degli studi e dei parametri, in sede di contraddittorio, possano venire corretti e personalizzati considernado la reale situazione in cui si trova ad operare il contribuente.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rider: inquadramento contrattuale. I chiarimenti del Ministero

22/04/2025

Contributi Inps, aggiornati tassi di interesse e sanzioni civili

22/04/2025

Lavoratori intermittenti: nuove regole per computo e denuncia Uniemens

22/04/2025

CNDCEC: novità della riforma della riscossione 2025 e riapertura rottamazione quater

22/04/2025

Affitti brevi: poteri limitati dei Comuni

22/04/2025

Cassazione: le ferie sospendono il comporto solo se chieste in malattia

22/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy