La madre può chiedere la revoca dello stato di adottabilità del figlio

Pubblicato il 03 maggio 2010 La Corte di cassazione con sentenza n. 9958 del 26 aprile 2010 ha accolto uno dei motivi di ricorso presentato da una madre per la revoca del decreto di adottabilità di suo figlio, decreto emanato dopo lo stato di abbandono avvenuto per il mancato riconoscimento conseguente alla nascita del bambino.

A seguito dell’accoglimento, la causa è stata rinviata alla Corte d’appello che dovrà effettuare ulteriori e profondi accertamenti tesi a stabilire se la madre ha realmente radicata la convinzione di volersi occupare del suo bambino nonché a stabilire se effettivamente ha appianato tutti i rapporti con il compagno, che non è il padre del bambino ma da cui ha avuto un’altra figlia, e quindi che vi sia la possibilità che si instauri un sano e costruttivo ambiente familiare che renda ammissibile un vivere armonioso tra i due minori senza che si causi pregiudizio al bambino di cui discute.

La Corte territoriale aveva basato la negazione della revoca dello stato di adottabilità solo sul comportamento, ritenuto distante e confuso, tenuto dalla madre in udienza senza disporre alcuna ulteriore istruttoria diretta ad accertare il reale stato dei fatti.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Guida al modello 770/2024, infografica e quadratura dei dati

19/09/2024

Al via le operazioni per il modello 770/2024. Cosa fare

19/09/2024

Regolamento FSBA 2024: novità per aziende e lavoratori

19/09/2024

Crisi d’impresa: novità in materia di lavoro nel terzo decreto correttivo

19/09/2024

Detenuti e internati: estesi alle aziende gli sgravi contributivi per attività all’esterno

19/09/2024

Sicurezza pubblica e nelle carceri: primo sì al disegno di legge

19/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy