L'ordinanza n. 340/2005 della Consulta ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione agli articoli 9, comma 9, e 10 della legge n. 289/2002 sul condono tombale ed all'articolo 15, comma 1, della stessa legge sulla definizione degli accertamenti in corso, nelle parti relative agli effetti delle sanatorie in materia tributaria e penale. La Corte Costituzionale sostiene che il condono rappresenta una forma atipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde dall'analisi delle componenti di esso, esaurendolo mediante una definizione forfetaria ed immediata, nella prospettiva di operare un recupero di risorse finanziarie.
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