La liquidazione delle spese giudiziali nella fase transitoria

Pubblicato il 05 settembre 2012 Il giudice del Tribunale di Monza si è pronunciato sulle modalità di determinazione delle spese giudiziali nella fase di transizione tra il vecchio regime tariffario ed il nuovo regime dei parametri disposto a seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali.

Secondo l’organo giudiziario lombardo – sentenza del 6 agosto 2012 – per l'attività giudiziale dell'avvocato conclusasi prima del 23 luglio 2012 (centoventesimo giorno successivo alla data del 24 marzo 2012 di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto legge n. 1/2012), la liquidazione dei compensi deve avvenire con riferimento ai "vecchi" importi tariffari, in conformità alla nota spese redatta e depositata in giudizio dai difensori con il loro ultimo atto difensivo.

Qualora, per contro, “la conclusione dell'attività difensiva, con il compimento dell'opera professionale, si abbia dopo l'intervenuta abrogazione, l'entrata in vigore dei nuovi parametri ministeriali farà sì che la liquidazione giudiziale delle spese di soccombenza avvenga in base a questi e non più in base alle previgenti tariffe, ancorché alcune attività siano state svolte nel vigore di queste”.
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