Sono state approvate dal Parlamento, il 9 luglio scorso, le "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese e l'energia", recate da un provvedimento collegato alla finanziaria 2009, convertito nella Legge 23 luglio 2009 , n. 99 pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 176 del 2009 (suppl. ord. 196). Tra le misure, si sottolinea la modifica operata dall’articolo 10 della legge dell’articolo 2511 del Codice civile per cui solo se iscritta presso l’albo delle società cooperative una società avrà natura di società cooperativa. Pertanto, se non risulterà iscritta, la società non è cooperativa e non avrà diritto alle agevolazioni previste. Tuttavia l’iscrizione sarà semplice: le cooperative dovranno presentare una sola istanza valida sia per l’iscrizione al Registro Imprese che per l’iscrizione all’albo delle Società Cooperative; la comunicazione unica infatti, una volta ricevuta dall’ufficio del Registro Imprese, verrà da questo trasmessa anche all’Albo delle Società Cooperative per il seguito di competenza.
È prevista la sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell’ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali, l’omessa comunicazione annuale attraverso strumenti di comunicazione informatica delle notizie di bilancio, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all’articolo 2513 del codice, all’amministrazione presso la quale è tenuto l’albo.
Infine, è stato fissato entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge sullo sviluppo il termine per l’adeguamento alla riforma del diritto societario degli statuti dei consorzi.
Gioia Lupoi
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